Responsabilità medicaIl modello francese: dalle assicurazioni al Fondo di compensazione
Per i sindacati italiani, il modello in materia di responsabilità professionale è quello francese. Ma quali sono le differenze con il nostro sistema? La più importante riguarda la responsabilità del medico, inserita all’interno del diritto amministrativo e non concepita in senso penale. L’ordinamento transalpino è, infatti, incentrato sulla legge 4/3/2002 che prevede l’indennizzo automatico: l’utente può citare in giudizio la struttura pubblica, ma non i sanitari, e può farlo esclusivamente in conseguenza di un errore. Sono, tuttavia, previste alcune deroghe a questa norma. Casi di responsabilità in assenza di errore riguardano: le infezioni nosocomiali, i danni dall’uso di prodotti farmaceutici, gli incidenti sopravvenuti dopo una ricerca biomedica, Aids da trasfusioni, nonché i malfunzionamenti relativi all’alea terapeutica. Articolo di Gennaro Barbieri pubblicato il 22 maggio 2013 su quotidianosanità.it |
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